Contestazione fatture: all'Aquila applicata Cassazione 3581/2024

Il Giudice di Pace dell'Aquila con sentenza del 09 luglio 2024 ha applicato la recente pronuncia n. 3581/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.

Come illustrato nella news del 16.05.2024 (https://avvocatocarnevale.it/news/fattura-non-contestata-e-registrata-e-riconoscimento), la Cassazione ha affermato che l’annotazione della fattura non contestata nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, poiché detta annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto di riconoscimento di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ai sensi dell’articolo 2720 del codice civile.

In ragione di questa sentenza, il Giudice di Pace dell'Aquila ha rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo.

Preliminarmente il Giudice abruzzese ha precisato che, in materia di contratto di somministrazione di merci tra imprese, le fatture elettroniche sono da sole diventate titoli idonei a ottenere un'ingiunzione di pagamento e che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il c.d. Sistema di Interscambio, alla luce delle garanzie prestate dal sistema stesso, sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili.

Fatta tale premessa, il Giudice di Pace, dato atto del ragionamento effettuato dalla Cassazione, rigetta l'opposizione proposta perché fondata su fattura non contestata, in quanto "anche con l’obbligo di fatturazione elettronica il destinatario, qualora abbia intenzione di disconoscere il documento in parola, deve procedere immediatamente a contestarlo inviando quantomeno una pec all’emittente con richiesta di storno, richiesta di emissione di nota di variazione a credito, e annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione. Ciò al fine di evitare proprio l’effetto confessorio ritenuto dalla Corte".

Si ribadisce, quindi, anche nella giurisprudenza di merito, che la mancata richiesta di storno di una fattura (anche elettronica) che si intende contestare e la contestuale omissione di annotazione di detta contestazione nelle scritture contabili comportano il riconoscimento del rapporto giuridico su cui il documento fiscale si fonda, con conseguente possibilità di rigetto della successiva domanda giudiziale di annullamento della pretesa creditoria, in assenza di ulteriori prove a favore dell'asserito debitore.






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