La Cassazione - con la sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l’interessante tema del carattere “confessorio” dell’annotazione contabile di fatture regolarmente emesse e non contestate dal destinatario. Nella vicenda esaminata era stato annullato un decreto ingiuntivo a seguito di procedimento di opposizione poiché le prestazioni indicate in fattura erano state ritenute non corrispondenti a quanto stabilito nel contratto. Il destinatario della fattura non aveva mai contestato alcunché prima del giudizio, avendo avanzato le prime opposizioni alla richiesta di denaro solo in sede di opposizione. La Cassazione ha accolto il ricorso della società che aveva ottenuto l’ingiunzione di pagamento, rilevando che il Giudice di primo grado si era limitato a negare il valore di prova della fattura nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in merito alla rilevanza dell’annotazione nelle scritture contabili del destinatario della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento, regolarmente inviato. I Giudici di legittimità, all’esito del giudizio di Cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, l’annotazione della fattura non contestata nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, poiché detta annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto di riconoscimento di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ai sensi dell’articolo 2720 del codice civile.
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