Tassazione atti giudiziari: cambiano le regole sui pagamenti

Dal 3 ottobre 2024, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2024, sono state introdotte importanti novità relativamente all'imposta di registro sugli atti giudiziari, che saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.

Chi, in passato, ha ottenuto decreti ingiuntivi o sentenze di condanna, spesso, pur essendo la parte vittoriosa del giudizio, si è visto recapitare dall'Agenzia delle Entrate richieste di pagamento dell'imposta di registro.

Ciò accadeva perché la norma in vigore fino al 2 ottobre prevedeva un obbligo solidale delle parti: l'Agenzia aveva il diritto di richiedere l'imposta di registro anche alla parte vittoriosa che si ritrovava, dunque, a doverla recuperare dalla controparte soccombente.

Dal 1° gennaio 2025 non sarà più così.

Il D.Lgs. 139/2020 ha aggiunto il nuovo comma 1.1 all'art. 57 del DPR 131/1986 che così recita: "Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'Avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi".

Il legislatore, dunque, ha reso sussidiaria la solidarietà passiva che era tipica della tassazione degli atti giudiziari di condanna, subordinandola al mancato recupero nei confronti del debitore soccombente e sospendendo i termini per il recupero nei confronti delle altre parti.

Dopo anni di contestazioni e battaglie anche dell'avvocatura, finalmente il legislatore ha compreso che è ingiusto far cadere sul creditore vittorioso il pagamento di somme spettanti a chi "ha perso la causa". ​

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