Nuova sentenza della Cassazione sul tema del rimborso al genitore anticipatario delle spese straordinarie sostenute per i figli. Superato il tema della necessità o meno di un titolo esecutivo successivo all'accordo sulla gestione dei figli (oggi, infatti, quando si agisce per ottenere il rimborso delle spese extra non occorre ottenere un decreto ingiuntivo ulteriore, come si pensava in passato, ma basta notificare un atto di precetto basato sull'accordo omologato dal Tribunale), si discute in giurisprudenza sui presupposti necessari affinché il precetto notificato al genitore che non ha rimborsato le spese sia pienamente valido ed efficace. Con la recente sentenza n. 22522 pubblicata il 4 agosto 2025, la Corte di Cassazione, quindi, è tornata a pronunciarsi sul punto. Il caso Il Tribunale, in appello, aveva ritenuto sufficiente che le spese fossero “determinabili”, anche in assenza di allegazione di documenti giustificativi. La Corte di Cassazione ha invece criticato questo orientamento e accolto il ricorso. I principi enunciati dalla Corte di Cassazione Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese sostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza del preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria". Dal principio riportato, dunque, si deduce che:
Un genitore aveva notificato all’ex coniuge un atto di precetto per oltre 3.000 euro, sostenendo di aver anticipato spese scolastiche, mediche e altre spese straordinarie per le figlie. L’altro genitore si era opposto, lamentando la mancanza di documentazione e di un preventivo accordo, come invece previsto nel verbale di separazione omologato.
La pronuncia si inserisce in un panorama giurisprudenziale non del tutto uniforme e conferma l’orientamento più rigoroso, volto a garantire l’effettiva tutela del genitore obbligato, evitando che l’esecuzione forzata venga attivata su richieste generiche o non dimostrate.
La Corte sottolinea anche che è indispensabile tutelare il debitore esecutato, imponendo all’altro genitore trasparenza e correttezza nella richiesta di rimborso.
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