A norma dell'articolo 143, primo comma, del Codice della Strada "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera". In linea di principio, pertanto, in caso di sinistro stradale, la violazione dell'obbligo di mantenere la destra può comportare l'addebito di colpa, totale o parziale, in capo al conducente del veicolo che non abbia rispettato l'art. 143 C.d.S.. Conseguentemente, la Compagnia Assicurativa competente potrebbe negare in tutto o in parte il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'incidente. Tuttavia, con sentenza n. 23057/2022, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha affermato che "non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143, primo comma, del Codice della strada, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso Dunque, qualora il margine destro della carreggiata sia occupato da brecciolino (come nel caso trattato dalla Suprema Corte) o da altro materiale che possa minacciare la sicurezza dell'utente della strada, non può dirsi violato l'obbligo di mantenere la destra, con conseguente diritto del danneggiato al risarcimento di tutti i danni subiti, siano essi patrimoniali o non patrimoniali.
di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo".
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