Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, superando un contrasto giurisprudenziale che interessava anche le Sezioni Penali, intervengono su un tema di grande rilievo pratico e teorico: l’equilibrio tra libertà di stampa e tutela della reputazione, nell’ambito della cronaca giudiziaria. Nel pezzo il giornalista attribuiva a un soggetto il ruolo di imputato per un reato di truffa consumata, quando in realtà l’interessato era solo indagato per tentata truffa, avendo ricevuto, al momento della pubblicazione, solamente l'avviso di conclusione indagini. A differenza del Tribunale, il Giudice di appello aveva ritenuto l’articolo lesivo della reputazione dell’interessato, condannando giornalista, direttore ed editore per diffamazione a mezzo stampa. Da qui il ricorso per Cassazione dei condannati. La risposta della Corte porta a un principio di diritto, che verrà in seguito indicato integralmente, e che può così sintetizzarsi: l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non opera in presenza di notizie che attribuiscono falsamente la qualità di imputato o la commissione di un reato diverso da quello effettivamente contestato, quando tali inesattezze alterano in senso peggiorativo la percezione pubblica del fatto, non facendo dedurre dal contesto generale la reale posizione del soggetto coinvolto, né la possibile imputazione che potrebbe essergli contestata. Ancora più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato che "in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori".
Il caso trattato dalla Suprema Corte, e definito con la sentenza n. 13200 del 2025, trae origine dalla pubblicazione, sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", di un articolo dal titolo "Truffa del superfinanziere".
Il tema giunge alle Sezioni Unite per dirimere un contrasto giurisprudenziale su due aspetti fondamentali:
Le Sezioni Unite ribadiscono che il giornalista, anche nel riportare atti giudiziari, è tenuto a rispettare precisi requisiti di verità, pertinenza e continenza. E ciò non era avvenuto nel caso posto sotto il giudizio della Corte poiché il riferimento a una richiesta di rinvio a giudizio, mai depositata al momento della pubblicazione, e l’attribuzione di un reato consumato anziché tentato, sono stati ritenuti elementi non marginali, ma idonei a danneggiare la reputazione della persona coinvolta.
La Corte ha così confermato la responsabilità degli autori dell’articolo, riaffermando il principio a norma del quale l’esercizio del diritto di cronaca non può trascurare il rispetto della dignità e della reputazione altrui, soprattutto quando si dà notizia di procedimenti penali ancora in fase di indagini preliminari.
Ti posso aiutare?
Compila il modulo per essere ricontattato