La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 20495 del 2022, ha affermarto che la morte del coniuge obbligato nel corso del procedimento civile finalizzato alla revisione dell'assegno divorzile non comporta l'improseguibilità del processo e la cessazione della materia del contendere. Dalla morte deriva semplicemente la possibilità che il processo prosegua in capo agli eredi, avendo il processo conseguenze sul patrimonio del defunto e, quindi, sull'eredità. La sentenza sulla revisione dell'assegno divorzile, infatti, produce effetti non dalla sua emissione, ma dall'inizio del processo e il riconoscimento di una diminuzione della somma da versare (o, addirittura, la revoca dell'obbligo) comporta un diritto alla restituzione di quanto già versato dall'inizio della causa e poi riconosciuto come parzialmente o totalmente non dovuto. Pertanto, gli eredi diventano titolari di un astratto diritto di credito (la somma versata ed eventualmente non dovuta, in caso di accogliemento della domanda) e della relativa azione di ripetizione di indebito. Concludendo, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso , ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrnado altresì nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. per la restituzione delle somme non dovute"
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