Produzione in giudizio di chat e sms: quale evoluzione?

Con la recente sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, è tornata a disciplinare il valore in giudizio dei messaggi, siano essi istantanei, come Whatsapp e Telegram, o SMS.

Richiamando la precedente sentenza a Sezione Unite n. 11197 del 27 aprile 2023, la Sezione Seconda ha ribadito che i messaggi assumono il valore di prova documentale e possono essere acquisiti in giudizio con la semplice riproduzione fotografica (c.d. screenshot), senza che sia fornito al Giudice il supporto materiale (PC, telefono, ecc.) nella cui memoria tali messaggi sono conservati, tenendo conto della provenienza e attendibilità degli stessi.

La Suprema Corte, limitandosi a riprendere quanto prescritto dall'art. 20, comma 1bis, ultimo periodo, del Codice dell'Amministrazione Digitale, ribadisce che il messaggio costituisce un documento informatico che​, seppur privo di firma, fa piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentate, se non disconosciuto dalla parte contro la quale viene prodotto.

A parere di chi scrive, tuttavia, l'attuale filone giurisprudenziale, di cui la sentenza del gennaio 2025 è solo l'ultima in ordine cronologico, soffre (e ha sempre sofferto) di un approccio al messaggio istantaneo o SMS eccessivamente semplicistico e ispirato a criteri di valutazione tradizionale.

Ci si riferisce, in particolar modo, alla mancata analisi della facilità, rispetto allo scritto analogico, di modificabilità del messaggio informatico.

Per fare un esempio concreto: la modifica postuma di un testo scritto a penna, così come la provenienza da un soggetto diverso da colui che lo ha firmato, sono evincibili mediante una comparazione tra documenti (si pensi ai testamenti falsi). Al contrario, la modifica di un messaggio whatsapp o la provenienza da un indirizzo falsamente attribuito a un determinato soggetto non balzano direttamente all'occhio, soprattutto se si parla di screenshot.

E', infatti, relativamente semplice per una persona che padroneggi l'informatica modificare un'immagine raffigurante un messaggio di testo. Analogamente, è facile modificare il nome e cognome di un contatto telefonico, portando così a ipotizzare la provenienza dello scritto proprio da quella persona.

Affermare che la produzione di messaggi e SMS possa avvenire mediante il semplice screenshot solleva delle problematiche che prima o poi la giurisprudenza dovrà affrontare in maniera seria, valutando anche le ripercussioni del sempre più frequente utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche al fine di evitare che i costi di eventuali indagini, volte a smascherare la falsità del messaggio, ricadano esclusivamente sulla persona danneggiata dal documento mendace.

Riprendendo, infatti, l'esempio di modifica del nome e cognome del mittente al fine di attestare falsamente la provenienza del messaggio da un determinato soggetto, questi si troverebbe a dover disconoscere genericamente il documento informatico senza poter produrre alcunché a supporto del proprio disconoscimento (non avendo mai inviato il messaggio prodotto).

Tuttavia, allo stato attuale, la giurisprudenza non ammette disconoscimenti generici di documenti e, pertanto, l'unica soluzione sarebbe quella di accollarsi i costi di una perizia informatica di parte finalizzata a una successiva richiesta di consulenza d'ufficio sul telefono cellulare e sugli altri strumenti idonei all'invio di messaggi.

L'auspicio è, quindi, che presto si possa giungere a una pronuncia innovativa che si concentri non solo sul dettato normativo, ma ache sull'evoluzione informatica che certamente viaggia più veloce del legislatore e dell'interprete di diritto.

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