Quando si pensa a un'eredità, di solito, la mente la associa immediatamente a crediti o beni. Tuttavia, l'accettazione dell'eredità comporta anche l'accettazione dei debiti che al momento del decesso erano sorti in capo al dante causa e non erano stati in tutto o in parte estinti. Questi debiti, sempre più di frequente, sono cristallizzati in cartelle o intimazioni di pagamento notificate agli eredi dall'Agente della Riscossione. Le somme riportare nelle cartelle, in linea di principio, rientrano in tre macrocategorie: tributi, interessi e sanzioni. Ma sono tutte dovute dagli eredi? Con ordinanza n. 26015 del 05.09.2022, la Cassazione Civile ha ribadito che le sanzioni hanno natura strettamente personale e, pertanto, sono intrasmissibili agli eredi. Nello specifico gli Ermellini hanno affermato che la violazione della legge tributaria da parte di una persona fisica "si estingue con la morte dell'autore della violazione, sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni cessa la materia del contendere". In definitiva, il destinatario di un atto di riscossione, notificatogli in qualità di erede di un soggetto in capo al quale erano sorti debiti tributari, può proporre opposizione davanti al Giudice competente affinché siano annullate le voci imputategli a titolo di sanzioni, non essendo le stesse dovute per legge.
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