La tutela del consumatore dopo il decreto ingiuntivo non opposto

Nei contratti tra professionista e consumatore, come in tutti i rapporti tra creditore e debitore, il destinatario della notifica di un decreto ingiuntivo ha 40 giorni per opporsi all'ingiunzione di pagamento, contestando la pretesa monitoria.

Senza opposizione, infatti, il decreto ingiuntivo assume un valore definitivo, diventando titolo esecutivo per un'espropriazione forzata (mobiliare o immobiliare).

Ma il consumatore può contestare la sostanza della pretesa monetaria, riaprendo il merito del giudizio, anche in fase di esecuzione?

Sulla questione è intervenuta, con la importantissima sentenza n. 9479 pubblicata il 06.04.2023, la Cassazione Civile a Sezioni Unite.

La sentenza richiama le pronunce del 2022 della Corte di Giustizia Europea in tema di contratti tra professionista e consumatore (Direttiva 93/19) e stabilisce un principio di diritto cui dovrà, inevitabilmente, conformarsi tutta la futura giurisprudenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

  1.  nel corso del procedimento di ingiunzione, il Giudice deve valutare la vessatorietà e abusività delle clausole del contratto tra professionista e consumatore (rigettando la richiesta di ingiunzione, se il controllo si presenta complesso e se necessita di un'importante istruttoria);
  2. all'esito di tal controllo: se rileva l'abusività delle clausole, può rigettare o accogliere parzialmente la richiesta; se il controllo ha esito negativo, deve concedere il decreto ingiuntivo motivando anche sull'assenza di abusività e avvertendo il debitore-consumatore della possibilità di opporsi entro 40 giorni anche per far valere l'eventuale abusività delle clausole.

La Suprema Corte ha anche prescritto che, se il Giudice del procedimento di ingiunzione non controlla l'abusività delle clausole o non motiva sul punto o, ancora, non avverte il debitore-consumatore del proprio diritto all'opposizione, il Giudice dell'esecuzione:

  1. deve effettuare il controllo omesso dal Giudice precedente;
  2. all'esito di tale controllo, informerà le parti e avviserà il debitore-consumatore che entro 40 giorni può opporsi all'ingiunzione per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole contrattuali (con effetti sul decreto ingiuntivo);
  3. non potrà vendere o assegnare il bene oggetto di esecuzione finché il Giudice dell'opposizione non abbia deciso se sospendere provvisoriamente o meno il decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, solo limitatamente ai contratti tra professionista e consumatore, relativamente a un decreto ingiuntivo diventato esecutivo per mancata opposizione da parte del debitore-consumatore, è possibile riaprire il merito del giudizio esclusivamente laddove non sia stata valutata (e motivata) l'abusività delle clausole contrattuali e solo limitatamente a tale aspetto.

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