Dal 2023, anno di pubblicazione dell'ordinanza n. 18044 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, si discute se nei giudizi di famiglia, nello specifico quelli relativi a contributo di mantenimento o assegno divorziale, i termini processuali siano soggetti o meno a sospensione feriale. Benché abituati ai repentini contrasti giurisprudenziali, certamente la suddetta ordinanza, nel 2023, fece scalpore tra gli Avvocati, non solo perché emessa a soli 2 mesi dall'avvio della c.d. sospensione feriale, ma soprattutto perché mutava un principio ormai consolidato secondo cui, nel periodo tra il 1° e il 31 agosto, non decorrono le c.d. scadenze processuali. Peraltro, a distanza di pochissime settimane dall'ordinanza di Cassazione, altri Tribunali e Corti d'Appello emanarono provvedimenti diametralmente opposti al principio di non sospensione appena pronunciato dagli Ermellini. A distanza di quasi un anno, finalmente interviene la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 12946 del 13.05.2024: la Suprema Corte, infatti, ribadendo le note e consolidate differenze tra obbligazioni alimentari e assegni di mantenimento e divorzile, ha affermato il principio di diritto secondo il quale "ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti". Le (brevi) ferie degli Avvocati sono salve!
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