Foto dei figli sui social: si esprime di nuovo il Garante

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali torna a occuparsi del cosiddetto "sharenting", cioè  della pubblicazione di foto dei figli minori sui social network da parte dei genitori.
Con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, l'Autorità ha vietato a una madre di continuare a pubblicare su Facebook le immagini dei figli minori di quattordici anni per mancanza del consenso dell'altro genitore, anch'egli titolare della responsabilità genitoriale.

Il caso

Il padre ha presentato reclamo al Garante lamentando la pubblicazione non autorizzata di foto dei figli sui profili social della madre. La donna si è difesa sostenendo che si trattava di poche immagini di vita quotidiana, prive di contenuti pregiudizievoli, pubblicate con finalità affettiva e relazionale verso una cerchia ristretta di persone. Ha anche offerto la propria disponibilità a limitare la visibilità dei contenuti e a modulare le impostazioni di privacy del profilo.

La decisione del Garante

Per l'Autorità queste argomentazioni non bastano. La pubblicazione di immagini di minori su un social network non rientra nell'esenzione per uso domestico prevista dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (c.d. GDPR), perché il contenuto è comunque esposto a una platea potenzialmente indeterminata: può essere salvato, condiviso o inoltrato da chi ha accesso al profilo, a prescindere dalle impostazioni di privacy scelte, che restano, peraltro, sempre modificabili dal titolare del profilo.

Per questo motivo, il trattamento di immagini di figli minori infraquattordicenni sui social richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche in caso di affidamento condiviso
Non è importante il numero delle foto pubblicate, la loro presunta "neutralità" o l'assenza di un danno concreto già verificatosi: la mancanza del consenso dell'altro genitore è di per sé sufficiente a rendere illecito il trattamento.

Il Garante ha, quindi, dichiarato illecita la pubblicazione, vietato alla madre ulteriori trattamenti delle immagini dei figli sui social senza il consenso del padre e disposto nei suoi confronti un ammonimento.

Le implicazioni pratiche

Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato, condiviso dal Garante e dai Tribunali che si sono occupati della materia: pubblicare foto di un figlio minore sui social è un atto che eccede l'ordinaria amministrazione e richiede l'accordo di chi esercita insieme la responsabilità genitoriale, indipendentemente dal rapporto tra i genitori.

Per i genitori separati o in conflitto questo significa in concreto che:

  1. ​pubblicare foto dei figli senza il consenso dell'altro genitore può  essere motivo di reclamo al Garante, con conseguente divieto di trattamento e ammonimento;​    
  2. non serve dimostrare un danno concreto già subito dal minore: basta l'assenza del consenso;
  3. le impostazioni di privacy del profilo social non escludono la responsabilità, perché non garantiscono un controllo effettivo sulla circolazione del contenuto.


Nella gestione degli aspetti di responsabilità genitoriale legati alla presenza online dei figli è, quindi, opportuno che i genitori regolino preventivamente, anche in sede di separazione o divorzio, le modalità di pubblicazione di immagini e contenuti che li riguardano.

Occorre, in ogni caso, ribadire che, anche al di fuori delle ipotesi di dissenso tra genitori, la pubblicazione di foto dei minori sui social rimane una condotta da evitare assolutamente poiché li espone ai rischi della rete e perché, in ogni caso, la pubblicazione da parte dei genitori incide sui diritti dei figli alla libera scelta sulla volontà o meno di essere presenti su internet con proprie immagini o video.

E', inoltre, opportuno che i genitori attuino tutte quelle buone prassi di tutela dei figli necessarie a evitare che soggetti terzi possano approfittare della presenza online di foto e video dei minori, modificandole mediante l'uso dell'intelligenza artificiale per fini illeciti e per la commissione di reati.

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