Cessione crediti P.A. e caro energia: una interessante pronuncia

La crisi energetica ha, inevitabilmente, portato la Pubblica Amministrazione, soprattutto i Comuni, a doversi confrontare con società di recupero crediti.

Queste società, normalmente, acquistano i crediti energetici mediante il meccanismo della cessione. Ma le regole ordinarie del codice civile valgono anche per la P.A.?

Il tema della cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivanti da contratti pubblici, è oggetto di una complessa disciplina che è andata stratificandosi negli anni, avendo natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina della cessione del credito tra privati prevista dal codice civile.

Infatti, sussiste un limite alla ordinaria libera cedibilità del credito e alla sua opponibilità al debitore ceduto: affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione (intesa nel suo complesso e, quindi, anche ai Comuni) è necessaria la preventiva adesione, e dunque il consenso, della P.A. stessa (nonché la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio).

Tale disposizione, infatti, trova ragione nella necessità che la P.A., committente ed interessata a che l’appaltatore conservi i mezzi per l’adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.

A ciò aggiungasi che il nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione, in caso di mancato riscontro della P.A. nel termine di 45 giorni dalla notifica.

Ma il meccanismo del silenzio-assenso è sempre valido?

A tal proposito si segnala l'interessante sentenza del Tribunale di Agrigento n. 324 del 10.03.2021, con la quale il Giudice siculo, in una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da fornitura elettrica, ha affermato che l'art. 117 del (pre)vigente D. Lgs. 163/2006 “al comma 3 prevede che <<le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione>>. Ne deriva che la disciplina - poi trasfusa nel nuovo codice appalti d. lgs. 50/2016 - dell’efficacia e opponibilità salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (c.d. meccanismo del silenzio assenso) è limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, dovendo rilevarsi peraltro che il codice dei contratti non trova applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 D. lgs. cit.); in questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923”.

Sulla base di questa interpretazione, dunque, la cessione dei crediti in forza della quale la società di recupero agisce nei confronti di un Comune al fine di ottenere le somme dovute per fornitura energetica è assolutamente inopponibile al debitore ceduto (la P.A.), non potendosi applicare il silenzio-assenso alla cessione. ​



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