La scorsa settimana ha fatto scalpore la recente sentenza n. 25544 pubblicata il 31.08.2023 con cui la Cassazione avrebbe affermato l'illegittimità delle multe, qualora l'autovelox sia posto a meno di un chilometro dal segnale di limite massimo di velocità. Innanzitutto, bisogna subito chiarire un equivoco: la distanza va considerata tra l'autovelox e il segnale di limite di velocità e non tra l'apparecchiatura e il preavviso di controllo elettronico della velocità, come affermato da alcuni. Ma, soprattutto, va chiarito che non è sempre illegittima la multa qualora tra l'autovelox e il segnale vi sia una distanza minore di un chilometro. La Cassazione, infatti, torna a richiamare (esistono altri precedenti) l'art. 25, comma 2, della Legge 120/2010, che certamente afferma che "i dispositivi o mezzi tecnici di controllo [...] fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità". Ma subito la Suprema Corte precisa che "ciò consente all'utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l'ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente". Ne deriva che, nel caso in cui il guidatore percorra una strada sulla quale sono ripetuti i segnali di limite di velocità (senza modifica del limite stesso), l'autovelox dovrà essere posizionato a un chilometro dal primo cartello e non da quello immediatamente precedente l'apparecchio. Inoltre, è bene precisare che tale previsione è limitata agli autovelox fissi: con ordinanza n. 26959 del 14.09.2022, infatti, la Cassazione aveva già precisato che la distanza di 1 chilometro non deve necessariamente essere rispettata quando l'autovelox è presidiato da agenti di polizia stradale (autovelox mobile). E', dunque, evidente che non sempre il mancato rispetto del chilometro giustifica l'annullamento della multa.
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